Cosa cambia per la Mediazione Familiare dopo la Riforma Cartabia?

La Legge 206/2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di dicembre 2021 – nota anche come Riforma Cartabia – dà corpo all’efficienza del processo civile. Nella prospettiva della riduzione dei tempi della giustizia, ampio spazio viene riservato alla valorizzazione delle ADR, tecniche alternative alla risoluzione del conflitto. In questo ambito viene regolamentata ulteriormente la Mediazione Familiare, già inquadrata dalla legge 4/2013 sulle professioni non ordinistiche.

Il comma 21 della nuova legge, alla lettera O, inquadra con chiarezza l’attività professionale del Mediatore Familiare, adeguatamente formato e con regole deontologiche e tariffe come già previste dalla legge 4/2013. Alla lettera P della legge, si prevede inoltre l’istituzione presso ogni tribunale di un elenco di mediatori familiari iscritti presso un’associazione di categoria, secondo quanto già disciplinato dalla legge 4/2013, ed è prevista per le parti in conflitto la possibilità di scegliere il Mediatore Familiare fra gli iscritti a tale elenco. Sempre la lettera P precisa che i mediatori familiari debbano essere provvisti di adeguata formazione e specifiche competenze nella disciplina giuridica della famiglia, in materia di tutela dei minori, di violenza contro le donne e di violenza domestica. E’ d’obbligo interrompere la mediazione familiare in tutti quei casi nei quali emerga qualsiasi forma di violenza.

A differenza di altri articoli e commi della Legge 206/2021, immediatamente precettivi a far data dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il comma 23 e tutte le lettere in esso contenute necessitano della emissione di un decreto attuativo, che dovrà essere determinato entro il 23 dicembre 2022. Nell’attesa, corre l’obbligo di ricordare come la mediazione familiare sia già prassi consolidata in riferimento alla già citata legge 4/2013.
Occorre infine evidenziare come soltanto gli iscritti ad un’associazione di categoria riconosciuta, quale AIMS (Associazione Internazionale Mediatori Sistemici), potranno essere inseriti negli elenchi dei Mediatori Familiari dei tribunali, dai quali i Giudici e le parti potranno attingere. L’iscrizione ad un’associazione di categoria professionale quale AIMS è possibile soltanto attraverso percorsi formativi riconosciuti, secondo la norma tecnica UNI 11644-2016, che garantisce qualità ai percorsi e che sarà presto revisionata per garantire ancor più professionisti e utenti.

L’attenzione alla tutela dei minori e alla violenza domesticha è stata sempre al centro dei percorsi riconosciuti per la formazione del Mediatori Familiare e la Riforma Cartabia sottolinea con forza come la mediazione familiare sia incompatibile con la presenza di violenza domestica e con tutte quelle situazioni relazionali nelle quali una parte prevale o predomina sull’altra.

Articolo di Dr. Conny Leporatti, Psicologa, Psicoterapeuta, Consulente Uffici Giudiziari, Mediatrice Familiare, Coordinatrice Genitoriale

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