Il processo di famiglia si occupa frequentemente di separazione e divorzio e di situazioni nelle quali permane alta e perdurante conflittualità, ben oltre le condizioni di fisiologico conflitto che si legano a questi eventi paranormativi del ciclo vitale della famiglia. L’alta conflittualità è una forma di maltrattamento, spesso associata a manifestazioni agite davanti ai figli. Interferisce sulla possibilità per i figli di condividere esperienze significative ed affetti in famiglia e spesso li conduce a sviluppare sofferenza psichica. La sofferenza può manifestarsi nel disturbo dei confini all’interno della famiglia e sviluppo di condizioni potenzialmente patogene per i minori, quali adultizzazione, sponsificazione, parentificazione, intrusività e invischiamento. All’alta conflittualità si associano spesso stati emotivi forti e negativi quali rabbia, disgusto, ostilità, paura.

L’alta conflittualità può manifestarsi come conflitto agito sia a livello verbale che a livello fisico, i cui effetti a lungo termine favoriscono lo sviluppo nei figli di disturbi quali deficit di attenzione, disregolazione emotiva e problemi comportamentali. Il conflitto che si traduce in ostilità non verbale e permane a lungo nel tempo può favorire lo sviluppo nei figli di problemi affettivi, disturbi dello sviluppo e sofferenza psichica, fino all’esordio di disturbi psicopatologici.

Il Coordinatore Genitoriale e la Riforma Cartabia

Per situazioni del genere ed al fine di prevenire tutto questo, nella Riforma Cartabia al comma 23, lettera ee, si prevede la facoltà per il Giudice, su richiesta concorde delle parti, di nominare un professionista dotato di specifiche competenze, in grado di coadiuvare il nucleo familiare nel supermento dei conflitti, nell’ausilio per i minori e per la ripresa o il miglioramento delle relazioni fra genitori e figli. Si tratta del Coordinatore Genitoriale, un professionista specificatamente formato a questo metodo, che lavora con la coppia genitoriale sulle modalità comunicative fra i genitori, facendo da raccordo, in una dimensione di rete, fra operatori del sistema socio-sanitario, insegnanti, referenti delle attività extra-scolastiche. Il Coordinatore Genitoriale lavora con i genitori e con gli avvocati delle parti per salvaguardare la relazione fra genitori, coadiuvarli nelle scelte in tema di salute, educazione, frequentazione del genitore non collocatario e per l’applicazione di quanto previsto dai dispositivi emessi dall’Autorità Giudiziaria.

E’ opportuno valutare la possibilità di nominare un Coordinatore Genitoriale – sempre su accordo delle parti – ad esempio quando la Mediazione Familiare non ha avuto successo, quando ai figli viene negato il contatto fisico/emotivo con un genitore, oppure sono severamente ridotte le frequentazioni. L’incarico può aver luogo sia da parte del tribunale, in ambito quindi pubblicistico che su incarico delle parti, a seguito del suggerimento ad esempio dei loro avvocati, e quindi in ambito privatistico. La durata dell’incarico, salvo diversi accordi, è di 6 mesi rinnovabili fino ad un massimo di 24. Il Coordinatore Genitoriale è quindi previsto dalla Riforma Cartabia.